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5^ puntata - ''I COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E CON DISLIVELLO ''

5^ puntata - ''I COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E CON DISLIVELLO ''


I COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E CON DISLIVELLO

I D.M. 236/89 e il successivo D.P.R. 503/96 stabiliscono le disposizioni per rendere fruibile alle persone diversamente abili gli spazi esterni, pubblici e privati.
La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di 1,50 m. il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili adiacenti a esso, è di 2,5 cm e in ogni caso non deve superare i 10 cm.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di lunghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.
Tale pendenza può essere elevata fino a un massimo dell’8% solo quando siano previsti:
- Un piano orizzontale, di lunghezza minima di 1,50 m ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- Un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;
- Un corrimano posto all’altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano lungo un lato del percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolo, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso d’acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva e acustica. Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quella della pavimentazione.
Il superamento di dislivelli può avvenire nei seguenti modi:
- Per dislivelli di altezza inferiore a 3,20 m è ammesso l’uso di rampe;
- Per dislivelli di altezza superiore a 3,20 m l’uso delle rampe non è più consentito ed è necessario ricorrere a particolari dispositivi meccanici, detti montascale e servoscale;
- Per dislivelli di altezza superiore a 4 m, l’uso dei montascale e dei servoscale non è più consentito ed è necessario ricorrere agli ascensori.
Occorre notare che l’uso di ascensori per il superamento di dislivelli troppo modesti è di solito antieconomico. Le recenti normative in materia di ascensori hanno però consentito la costruzione di particolari tipi di ascensori specificatamente destinati ai disabili, che sono in grado di sostituire vantaggiosamente montascale e servoscale nel superamento anche di dislivelli inferiori a 3 m.

Fonte: Strumenti per la progettazione edilizia



06/09/2013
Urbanistica, edilizia e ambiente a cura dello Studio Tecnico Altomare