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ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ PERICOLOSE - 2^ parte

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ PERICOLOSE - 2^ parte




Il contenuto del rapporto di sicurezza. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento di prevenzione è parte integrante, deve evidenziare che:
- È stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- I pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
- La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura connessi con il funzionamento dello stabilimento e che abbiano un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
- Sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati forniti all’autorità competente (Prefetto, d’intesa con Regione ed Enti locali) gli elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterno, al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

Le decisioni della Regione. Il Comitato tecnico regionale provvede, fino all’emanazione da parte delle Regioni della specifica disciplina, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza e adotta altresì il provvedimento conclusivo.
Nell’atto che conclude l’istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
Nel caso in cui sul territorio vi sia una concentrazione di insediamenti a rischio di incidente rilevante, la Regione (o il Ministero dell’Ambiente, fino a quando non verranno approvate le leggi regionali), al fine di prevenire danni ambientali:
- Individua gli stabilimenti, tra quelli a rischio di incidente, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi;
- Accerta che avvenga lo scambia, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione.


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