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CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

CONTROLLO DELL’URBANIZZAZIONE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE



Con il d.m. 9 maggio 2001, il Ministero dei Lavori pubblici, d’intesa con altri Ministeri, ha stabilito, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, tenendo conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, nonchè degli obiettivi per prevenire gli incidenti rilevanti o per limitarne le conseguenze.
Il Comune deve rendere nota alla popolazione la scheda informativa il cui contenuto è indicato dall’allegato V al d.lgs. 334/1999. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal Comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al decreto in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al decreto 334/1999. Tali informazione sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica all’impianto. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L’intervallo massimo di ridiffusione delle informazione alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Le popolazioni devono essere messe in condizione di esprimere il proprio parere per i progetti relativi a nuovi stabilimenti, a modifiche sostanziali di stabilimenti esistenti e alla creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. Il parere, non vincolante, è espresso nell’ambito della formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Sono sanzionate penalmente con l’arresto le omissioni nella trasmissione della documentazione e il mancato adempimento degli obblighi di informazione alle autorità competenti in caso del verificarsi di un incidente.
Al di fuori dei casi di responsabilità penale, inoltre, il legislatore ha introdotto un sistema di ravvedimento operoso: qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate all’autorità competente, l’autorità preposta al controllo intima al gestore di adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate, l’autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

Compendio di diritto (Le Mounier)



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