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4° appuntamento con la rubrica sull'infortunistica stradale curata da Isabellangela Capurso

4° appuntamento con la rubrica sull'infortunistica stradale curata da Isabellangela Capurso


A tutti è nota come CID, ma in realtà il suono nome tecnico è CAI: constatazione amichevole di incidente.
L’acronimo di CID è invece convenzione indennizzo diretto. Come dice il nome stesso, è una convenzione, tra compagnie assicurative, nata nel lontano 15 maggio del 1978, con l’intento (allora come ora) di agevolare una liquidazione dei danni, esclusivamente materiali, derivanti da circolazione stradale.
Il modulo CAI è composto da 4 copie. Ciascuno dei conducenti coinvolti tratterà per se due copie, consegnandone una alla propria compagnia di assicurazione. Nel modulo vanno indicati i dati del sinistro, dei conducenti, degli assicurati, dei mezzi coinvolti e delle rispettive imprese di assicurazioni, i danni subiti dai veicoli coinvolti, eventuali osservazioni e la dinamica. Rappresentate graficamente nell’apposito spazio e indicando una o più d’una delle ipotesi previste nelle 17 caselle centrali che prendono il nome di “circostanze dell’incidente”.
Niente di nuovo per nessuno. Ma forse in pochi hanno letto con attenzione quanto riportato nella parte sottostante le caselle di cui sopra: “Il presente documento non costituisce un’ammissione di responsabilità, bensì una mera rilevazione dell’identità delle persone e dei fatti, per una rapida definizione”.
Sfatato quindi il mito delle osservazioni “ho torto” o “ho ragione”. I soggetti deputati alla valutazione delle responsabilità (patrocinatori, liquidatori, giudici) sono diversi dai conducenti, e si baseranno su tutti gli altri elementi presenti nel modello. Anche perchè nel momento successivo all’incidente lieve o grave che sia si è tutto meno che sereni, rilassati, obiettivi. Stati d’animo indispensabili per poter redigere correttamente una constatazione amichevole. Ecco perchè non costituisce ammissione di responsabilità ma solo una mera rilevazione dei fatti.
E’ bene ricordare che anche in assenza della firma congiunta lo stesso vale come denuncia di sinistro, così come prevede l’articolo 143 del D. Lgs 209/2005.
Isabellangela Capurso
Studio Blu Via Ten. Lusito, 72 Molfetta (BA) cell. 3482425994 tel./fax 0809672985


24/08/2012
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